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Destinatarie delle agevolazioni sono le cooperative sociali di inserimento lavorativo caratterizzate dalla presenza al proprio interno di una quota di lavoratori svantaggiati (almeno il 30% del totale dei lavoratori) i quali, compatibilmente al loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa stessa.
Per ottenere i finanziamenti, le cooperative devono risultare iscritte nell`apposito registro tenuto dalle Camere di Commercio.
Possono presentare domanda di agevolazione:
le nuove cooperative, nelle quali la componente non svantaggiata, a parte i soci svantaggiati se privi dei requisiti soggettivi dell’età e della residenza, sia composta in maggioranza sia numerica che di capitali da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti nei territori* di applicazione della legge alla data del 1° gennaio 2000 oppure nei 6 mesi precedenti alla data di ricevimento della domanda. Negli stessi territori deve essere localizzata anche la sede legale, amministrativa e operativa delle società
le cooperative già esistenti ed operative, nelle quali la componente di soci non svantaggiata sia in possesso del seguente requisito: residenza nei territori agevolati alla data del 1° gennaio 2000 o nei 6 mesi precedenti alla data di ricevimento della domanda. Negli stessi territori deve essere localizzata anche la sede legale, amministrativa e operativa delle società. |
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