Sportello unico per l'immigrazione
Presso ogni Prefettura–Ufficio territoriale del governo è stato attivato uno Sportello unico per l´immigrazione per il disbrigo delle pratiche relative alle procedure:
- di prima assunzione dei lavoratori stranieri;
- di ricongiungimento familiare.
Lo sportello è stato istituito in base all'art. 18 della legge Bossi-Fini (che modifica l'articolo 22 della Turco-Napolitano).
Assunzione lavoratori non comunitari residenti all’estero
Deve essere presentata domanda allo Sportello unico della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell’ambito delle quote previste dall’apposito “decreto-flussi” che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare nel territorio nazionale. Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al lavoro e verifica il visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore.
Il ricongiungimento familiare
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:
- coniuge maggiorenne non legalmente separato
- figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.
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