Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 36, comma 1, del testo unico n. 286/1998 e dall'art. 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
Il visto viene altresì rilasciato, secondo le modalità previste dall'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, nell'ambito dei Programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2, del testo unico n. 286/1998.
Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
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