Il visto di ingresso va richiesto presso il consolato d'Italia più vicino al luogo dove si ha residenza. E' necessario presentarsi con il documento di viaggio (generalmente è il passaporto) con scadenza superiore di almento 3 mesi a quella del visto richiesto. Deve essere compilata la domanda di visto di ingresso ed allegata la documentazione che varia a seconda del tipo di visto richiesto.
Per sapere se si necessita il visto e come ottenerlo, consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri nella pagina dedicata. In allegato un approfondimento per sapere chi non necessita il visto.
Il costo del visto è:
- 60 euro per visti Schengen di breve durata (fino a 90 giorni; ad esempio: turismo, affari)
- 60 + 1 euro a persona per visti collettivi
- 75 euro per visti nazionali di lunga durata (oltre 90 giorni; ad esempio: lavoro, famiglia, studio)
Il visto viene rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta con una comunicazione scritta sui diritti e doveri del cittadino straniero in Italia rilasciata dal consolato.
Rifiuto del visto
Il visto può essere rifiutato
- per mancanza dei requisiti previsti
- per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato
- perchè si è stati condannati per reati mediamente gravi
- perchè si è stati espulsi dall'Italia
- per segnalazione di non ammissione in Area Schengen
Il rifiuto del visto richiesto per motivi familiari (ricongiungimento e ingresso al seguito), lavoro, cure mediche e studio deve essere motivato per iscritto nella lingua del richiedente e, se ciò non è possibile in inglese, francese, spagnolo o arabo.
Contro il rifiuto del visto è possibile fare ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio (Roma). Il ricorso deve essere fatto entro 60 giorni dalla notifica del rifiuto
Prima differenziazione
A) Il visto può essere:
- di tipo individuale cioè rilasciato al singolo richiedente ed apposto su un passaporto individuale
- di tipo collettivo – rilasciato ad un gruppo di stranieri, aventi tutti la stessa cittadinanza del Paese di emissione del passaporto, ed a condizione che il documento sia espressamente e formalmente riconosciuto dall’Italia. Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni.
B) I visti possono essere:
1. Visti Schengen Uniformi (VSU)
Sono visti validi per l'ingresso nei Paesi appartenenti all'area Schengen e rilasciati per:
- Transito Aeroportuale (tipo A);
- Transito (tipo B);
- Soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.
A personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie sono rilasciati visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5).
2. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL),
Sono validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen.
Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.
Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di necessità.
3. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN),
Sono validi solo per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto, e per l’eventuale transito - per non più di cinque giorni - attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.
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