Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ma a tempo determinato, allo straniero che intenda:
- seguire corsi universitari [art. 39 TU]
- assegnatari di borse di studio [art. 44bis RA]
ovvero:
- maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con apposito decreto interministeriale;
- minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
- minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero [art. 39bis TU]
Il permesso di soggiorno per "studio", per soggiorni non superiori a tre mesi, non è più rilasciato. E' sostituito dal timbro uniforme Schengen o dalla "dichiarazione di presenza" [Legge 68/2007; Decreto Min. Interno 26.07.2007]
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