Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera r), del testo unico n. 286/1998, e dell'art. 40, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
La durata massima del visto è di un anno, ferme restando le limitazioni dell'attività lavorativa disposte dall'art. 40, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
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